Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di eliminare una grande ingiustizia all'interno del comparto del pubblico impiego. Infatti, in tutti i Ministeri da tempo si è proceduto ai percorsi di riqualificazione del personale e anche all'interno dello stesso Ministero della giustizia sia il Dipartimento per la giustizia minorile che quello dell'amministrazione penitenziaria hanno realizzato i predetti percorsi. Sarebbe lungo, e comunque non di interesse in questa sede, individuare e analizzare le motivazioni che hanno impedito al personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia di ottenere quello che tutti gli altri loro colleghi del comparto pubblico hanno ottenuto. Le finalità di questa proposta di legge sono quelle di colmare questa lacuna e ripagare le legittime aspettative di quanti operano nel comparto con grande spirito di sacrificio, e attaccamento alla loro funzione. Per risolvere, infatti, i tanti problemi della giustizia è necessario innanzitutto motivare il personale che in silenzio, adeguandosi agli scarsi mezzi messi a disposizione, con grande generosità contribuisce quotidianamente a rispondere alla domanda di giustizia dei cittadini.
      Le norme proposte, in definitiva, prevedono l'inquadramento nella posizione economica superiore del personale del Ministero della giustizia impiegato presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.
      Le finalità perseguite dalla norma sono direttamente connesse alla funzionalità degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche e protesti (UNEP), ma, nel contempo,

 

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valgono a consentire la crescita professionale ed economica del personale interessato, sulla base della notevole esperienza maturata sul campo.
      Tale previsione, che rinviene il proprio fondamento giuridico nelle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative al trattamento economico dei dipendenti della pubblica amministrazione, colma anche il divario tra la situazione del predetto personale e quella del personale impiegato presso gli altri Ministeri, e presso altri Dipartimenti dello stesso Ministero della giustizia, in riferimento ai quali, come innanzi detto, il percorso di riqualificazione ha già potuto giovarsi di un formale riconoscimento.
      L'articolo 1, ricalcando la formulazione di un emendamento che il Ministero della giustizia approntò per la legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005) e che venne dichiarato inammissibile per estraneità di materia, prevede la ricollocazione di tutto il personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia e degli UNEP stabilendo, altresì, per quello inquadrato nella posizione economica C3 alla data di entrata in vigore della legge, il riconoscimento del trattamento economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex qualifica funzionale corrispondente.
      Gli articoli 2 e 3 autorizzano il Ministero della giustizia a rideterminare le piante organiche e ad assumere tutti i soggetti dichiarati idonei nei concorsi pubblici banditi per la copertura di posti del medesimo Dipartimento entro la data di entrata in vigore della legge.
      L'articolo 4 contiene l'autorizzazione alla rideterminazione delle posizioni dirigenziali prevedendo un aumento del 20 per cento da riservare, mediante apposito concorso pubblico, al personale in servizio con i requisiti previsti dalla legge.
      L'articolo 5, infine, contiene la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, stimati in 85.444.468 euro.
 

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